Figura Arte Terapeuta e Normative

CHI E’ IL PROFESSIONISTA DELLE ARTITERAPIE OGGI

La crescente complessità delle problematiche emergenti nel mondo della prevenzione, della riabilitazione e della terapia, come anche parallelamente avviene nel contesto educativo, lavorativo e familiare, ha stimolato la necessità di favorire percorsi formativi volti all’acquisizione di nuove strategie mirate alla prevenzione ed al recupero del disagio di minori ed adulti. Stanno sempre più trovando spazio metodologie di cura che favoriscono la guarigione stimolando la creatività con la pittura, la musica, il teatro o la danza.

Nel panorama delle varie figure professionali che si occupano di relazione d’aiuto, c’è da qualche decina di anni in Italia anche la figura professionale dell’arteterapeuta.

Nella sua pratica lavorativa quotidiana, il professionista arteterapeuta è chiamato ad intervenire portando con sé non solo il suo bagaglio di conoscenze ed esperienze nelle arti (danza, musica, teatro, arte visiva) ma anche la sua competenza nell’ascolto all’interno di una relazione basata sull’empatia, la reciprocità e lo scambio emotivo, in un dialogo non giudicante. L’arte terapeuta è un esperto della relazione di aiuto e le sue competenze riguardano il facilitare, attraverso l’uso di medium artistici (differenti in base all’ambito espressivo), in ambiente protetto, l’autoespressione, la riflessione, il cambiamento e la crescita personale, stimolando l’incremento delle risorse creative, espressive, affettive, cognitive e relazionali.


NORMATIVA SULL’ ARTETERAPIA

Attualmente in Italia per i professionisti arteterapeuti che non hanno anche una formazione in ambito psicologico e/o psichiatrico e quindi non sono iscritti nei rispettivi albi professionali e non abilitati all’esercizio della professione medica, il riferimento normativo è rappresentato dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”

Ai sensi dell’Art. 1 della legge sopracitata, per professioni non organizzate in ordini e collegi s’intende:

“[…]attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.” (Art. 1, comma 2).

Il comma 3 del suddetto articolo dispone che “chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte uno del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice”.

La Legge prevede che tali professionisti possano costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.” (art. 2, comma 1).

Allo stesso tempo, la Legge prevede che tali professionisti possano autoregolamentarsi anche indipendentemente dall’adesione alle associazioni professionali citate nell’art. 2. In particolare, l’articolo 6 sulla “Autoregolamentazione volontaria” stabilisce quanto segue:

“1. La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’art. 1, anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all’art. 2.

2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI» [….]3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione. […]

Per autoregolamentarsi i professionisti possono quindi elaborare innanzitutto le “norme tecniche UNI” specifiche per ogni categoria professionale, e, in base a quelle, ottenere una certificazione da enti di certificazione accreditati.

L’Art 9 sulla “Certificazione di conformità a norme tecniche UNI”, infatti, dispone che:

“1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le forme aggregative di cui all’art. 3 collaborano all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2.

2. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

In base a quanto stabilito da questa Legge, i rappresentati di varie associazioni professionali e congregazioni di categoria delle diverse Arti Terapie (Musicoterapia, Arteterapia, Danzaterapia, Teatro Terapia, Drammaterapia) hanno costituito un gruppo di lavoro presso l’UNI ed elaborato una specifica Norma UNI 11592, Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti nel campo delle Arti Terapie – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” che è stata pubblicata nell’ottobre 2015.

Tale Norma è scaricabile, a pagamento, sul sito dell’UNI, a questo link: https://store.uni.com/uni-11592-2015 .

 La Norma non è infatti divulgabile, né per intero né per singole parti. La Norma definisce:

“[…] le conoscenze, le abilità e le competenze […] e definisce i compiti del professionista delle arti terapie raggruppandoli in sei passaggi essenziali. Gli arte terapeuti devono infatti saper accogliere, analizzare e comprendere le richieste di intervento che vengono loro rivolte, progettare interventi specifici, negoziare il contratto, realizzare e portare a conclusione l’intervento, valutarne l’esito, lavorare in contesti e in equipe multi-professionali”.

La Norma entra nel merito delle singole specifiche competenze necessarie per ciascuno dei suddetti compiti del percorso formativo del professionista delle Arti Terapie, stabilendo alcuni criteri fondamentali, in termini quantitativi e qualitativi, e, quindi, i criteri di accesso alla professione.

Tali requisiti sono declinati in termini di conoscenze abilità e competenze in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualification Framework – EQF).

I diversi profili professionali delle Arti terapie si basano prevalentemente su una sola specifica disciplina artistica di vertice (Arte plastico pittorica visiva, Coreutica, Musicale, Teatrale, Drammatica) in base alla quale la norma UNI definisce cinque distinti profili professionali: Arteterapeuta, Danzamovimentoterapeuta, Musicoterapeuta, Teatroterapeuta e Drammaterapeuta.

Perché è importante la norma UNI 11592 in assenza di un albo professionale degli arteterapeuti?

  • Il primo motivo è che, essendo usate le artiterapie anche al di fuori del contesto sanitario, era importante specificare che il loro utilizzo in ambito clinico è consentito solo a medici e psicologi, formati anche in arti terapie, o ad arte terapeuti con la supervisione di questi ultimi. Il che ha dissipato molto dubbi in merito a possibili sovrapposizioni di intervento. L’Ordine Nazionale degli Psicologi aveva infatti posto molti dubbi e criticità circa la nomenclatura che contiene la parola “terapia” (che può arrecare confusione negli utenti), e la norma ha chiarito che il titolo di arteterapeuta, per chi non ha una formazione psicologica o medica, può essere utilizzato solo in ambito preventivo e non clinico.
  • La seconda novità è l’introduzione dell’obbligatorietà del percorso formativo ad indirizzo artistico specialistico di vertice per l’esercizio della professione. Benché, infatti, la Legge 4/2013 parli della certificazione ai sensi della Norma ISO 17024 per tutti coloro i quali ritengano di essere in possesso dei requisiti di conoscenze, abilità e competenze richiesti ai sensi di una norma tecnica, in quella per le arti terapie, la 11592, si fa esplicito riferimento ad un percorso triennale strutturato. E ciò è una tutela per l’utenza e una garanzia per i professionisti delle arti terapie che spesso subiscono ingerenze da professioni collaterali.